Mercato settimanale del sabato, settore merceologico non alimentare
AVVERTE: ai trasgressori della presente ordinanza – sia ambulanti che avventore – sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centovenicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’art. 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di € 250,00 (duecentocinqunata/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81. Che i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell’art. 650 C.P