Le novità introdotte dal nuovo DCPM. Si confida nella massima collaborazione
DPCM dell’8.03.2020, misure precauzionali da attuarsi su tutto il territorio nazionale per contenerne la diffusione. Breve scheda di sintesi delle prescrizioni più significative che interessano il territorio comunale con le novità introdotte dal nuovo DCPM
SI RAMMENTE IN VIA PRELIMINARE:
che chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
QUINDI, TUTTE LE PERSONE CHE PROVENGONO DALLE ZONE C.D. ROSSE D’ITALIA – COMPRESE QUELLE DA ULTIMO DICHIARATE TALI – DEVONO OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE TALE OBBLIGO SENZA ANDARE A PASSEGGIO O A CIONDOLARE NEI BAR ED IN QUALSIASI ALTRO LUOGO.
Tutte le persone che si trovano in tale condizioni sono invitate ad attuare la procedura di quarantena in modo da evitare la potenziale diffusione del virus. La violazione di tale norma comportamentale comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 650 del CP e, spero, a breve altre molto più gravi.
1) NUOVO DIVIETO – Sospensione della attività di pub, scuole da ballo, sole gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
2) NUOVO DIVIETO – Sospensione apertura di musei e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice per i beni culturali (biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).
3) NUOVA PRESCRIZIONE – svolgimento della attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
4) NUOVA PRESCRIZIONE – negli esercizi commerciali, all’aperto e al chiuso, il gestore deve farsi carico di modelli organizzativi tali per garantire un accesso con modalità contingentate ed idonee ad evitare assembramenti di persone nel rispetto della distanza di sicurezza;
5) NUOVA PRESCRIZIONE – l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
6) NUOVO DIVIETO – Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
7) NUOVO DIVIETO – Divieto assoluto dei mobilità dalla propria abitazione e dimora per le persone sottoposta a quarantena ovvero contagiate dal virus;
8) Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (RIENTRANO ACHE LE LUDOTECHE E BABYPARKING), e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. I dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
9) Sospensione dei congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
10) sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
11) lo svolgimento di eventi sportivi e allenamenti può avvenire a porte chiuse o senza presenza di pubblico
12) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
13) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.