Negli ultimi anni è stata introdotta un’importante semplificazione fiscale: il 730 precompilato
Grillo: «Tra le novità vi è innanzitutto la scadenza per la presentazione del modello 730, fissata al 23 luglio 2018 per tutti, sia per chi sceglierà di inviare la dichiarazione precompilata che per chi invia la dichiarazione dei redditi tramite il CAF o presso gli intermediari»
Il Modello 730 è il modulo fiscale che deve essere utilizzato ogni anno per la dichiarazione dei redditi da parte di coloro che percepiscono le seguenti tipologie di reddito: redditi di lavoro dipendente; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la Partita Iva; altri redditi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Tra i vantaggi del modello 730 vi è quello di non dover eseguire alcun calcolo: il contribuente è chiamato semplicemente a compilare i campi richiesti, relativi a redditi ed eventuali detrazioni, famigliari a carico, del resto si occupa direttamente il Fisco. In sostanza se dal modello 730 si evince un credito di imposta questo verrà rimborsato direttamente in busta paga, o nella rata della pensione, se invece risulta un debito fiscale questo viene trattenuto dalla retribuzione o dalla pensione.
Nel modello 730 andranno quindi riportati:
il reddito di lavoratore/pensionato più eventuali altri redditi (partecipazioni in società, affitti percepiti e così via); le spese detraibili (mediche, funerarie, scolastiche, assegni di mantenimento a coniugi separati e/o figli, donazioni a ONLUS, interessi mutuo prima casa, adozioni a distanza e così via) proprie e/o di familiari a carico, che vanno a diminuire l’importo delle tasse da pagare, o ad incrementare il proprio credito d’imposta; spese deducibili il cui importo va a diminuire l’imponibile su cui si calcolano le tasse.
Negli ultimi anni, come molti ormai sanno, è stata introdotta un’importante semplificazione fiscale che consiste nel 730 precompilato: a partire dal 15 aprile, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul sito internet istituzionale, nella propria area riservata.
Tale dichiarazione dei redditi comprende le seguenti informazioni, compilate direttamente dal Fisco:
i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta; gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati all’Agenzia delle Entrate; alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.
Il contribuente può decidere se accettare la dichiarazione così predisposta o modificarla/integrarla. Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche, o quella apportate non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta, direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. Se viene presentato tramite CAF o al professionista abilitato, con o senza modifiche, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate. In ogni caso l’Agenzia delle Entrate può sempre richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.
Il modello 730 può essere presentato dai lavoratori dipendenti:
al proprio datore di lavoro, se questi ha comunicato all’Agenzia delle Entrate la propria disponibilità alla raccolta ed alla trasmissione telematica; ad un centro di assistenza fiscale (CAF); ad un professionista abilitato; personalmente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dai pensionati:
all’ente che eroga la pensione; ad un centro di assistenza fiscale (CAF);
ad un professionista abilitato; personalmente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
«Le novità del modello 730/2018 – spiega il consulente Franco Grillo – sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 15 gennaio 2018».
«Tra le novità – continua l’esperto – vi è innanzitutto la scadenza per la presentazione del modello 730, fissata al 23 luglio 2018 per tutti, sia per chi sceglierà di inviare la dichiarazione precompilata che per chi invia la dichiarazione dei redditi tramite il CAF o presso gli intermediari».
Il consulente Grillo parla poi delle «nuove detrazioni fiscali che sarà possibile richiedere, tra cui il nuovo limite per le spese scolastiche, che aumenta da 564 a 717 euro».
Le altre novità qui di seguito riportate:
• Cedolare secca: a decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni;
• Locazioni brevi: a decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore;
• Premi di risultato e welfare aziendale: innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017;
• Sisma-bonus: da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico;
• Eco-bonus: percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali
• Spese d’istruzione: è aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
• Spese sostenute dagli studenti universitari: per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate;
• Spese sanitarie: limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.