Secondo gli articoli richiamati dal sindaco Vallone, spetta al Consiglio decidere sull’incompatibilità.
I debiti con l’Ente sono stati sanati prima delle sedute, perciò i consiglieri comunali possono rimanere al loro posto.
Sulla situazione riguardante il ritardato pagamento dei tributi da parte di alcuni membri del Consiglio comunale di Tropea si resta in attesa di maggiori dettagli che consentano di fare chiarezza e di delineare sviluppi. I consiglieri della maggioranza interessati dalla situazione, comunque, hanno buoni motivi per dichiararsi fiduciosi, anche perché consapevoli di aver adempiuto alle morosità prima che il Consiglio comunale contestasse loro cause di incompatibilità.
Un po’ di chiarezza sulle loro posizioni può derivare anche dall’analisi degli articoli 63 e 69 del Testo unico sugli enti locali (Tuel), che trattano rispettivamente dell’incompatibilità “nel ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale” e la “contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità”. Il sesto comma dell’articolo 63, nello specifico, parla di “colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune […] è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di etti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del Dpr 29/09/73 n.602”. Il decreto del Presidente della Repubblica, a sua volta, precisa alcune disposizioni sulla delega per la consegna del ruolo, la riscossione e il pagamento delle somme che il Comune può fare ad un altro concessionario. Stando all’articolo 63, quindi, e considerando le normative in esso richiamate, vi è incompatibilità solo se la notificazione è avvenuta o se il consigliere è stato messo in mora attraverso procedure legali. Anche in presenza di queste due situazioni, comunque, la contestazione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, per come precisato nell’articolo 69 del Tuel, deve essere fatta dal Consiglio stesso. Nel comma 2 di tale articolo si precisa inoltre che “l’amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità”. Fermo restando che il Consiglio, nel momento in cui appuri una delle situazioni e sollevi la situazione, può sospendere il consigliere per dieci giorni, è anche evidente che durante tale lasso di tempo l’interessato può sanare la sua incompatibilità. Soltanto qualora trascorsi i dieci giorni il consiglio “ritenga sussistente la causa” può deliberare definitivamente o invitare “l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare” e solo “qualora l’amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni – recita il comma 5 – il consiglio lo dichiara decaduto”, anche se “contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio”.
La normativa richiamata dal sindaco Vallone, dunque, consente agli amministratori di Tropea di mantenere la propria posizione, anche in considerazione del fatto che in entrambe le sedute del Consiglio comunale in cui è stato discusso l’argomento loro avevano preventivamente sanato la propria posizione, evitando la contestazione in Consiglio dei debiti contratti o delle relative posizioni di morosità.