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730, NASpI, domanda di ANF e i contratti dopo il Decreto Dignità

Tra le novità del 730/2019, spiccano la deducibilità del trasporto pubblico al 19%, il bonus verde e l’inclusione di nuovi interventi ammessi alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica

Franco Grillo, Consulente del lavoro

730/2019 online dal 15 aprile: scelta del modello, scadenze, novità fiscali, dati in dichiarazione precompilata, trasmissione.

Dichiarazione dei redditi 2019: i nuovi modelli.
Come di consueto, la dichiarazione precompilata è disponibile sull’apposito portale dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 aprile, con la trasmissione da effettuarsi entro il 23 luglio se in via personale oppure entro il 7 del mese se tramite sostituto d’imposta.
Tra le novità del 730/2019 spiccano la deducibilità del trasporto pubblico al 19%, il bonus verde e l’inclusione di nuovi interventi ammessi alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica.

Assunzione in apprendistato di lavoratori in NASpI: agevolazioni previste, percentuali contributive e requisiti per la corretta applicazione.

Per le imprese e datori di lavoro la normativa vigente prevede alcune agevolazioni contributive in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di NASpI o di assunzione in apprendistato professionalizzante, per la qualificazione o riqualificazione professionale e senza limiti di età, di beneficiari di NASpI, di indennità speciale di disoccupazione edile e DIS-COLL. Il decreto legge sul reddito di cittadinanza e su Quota 100, collegato alla legge di Bilancio 2019, ha inoltre introdotto alcuni sgravi contributivi anche per i datori di lavoro che assumeranno, direttamente o in somministrazione, i titolari del reddito di cittadinanza.

Nuova modalità di presentazione della domanda di ANF
A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica per il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, non devono essere reiterate.
Le domande presentate in via telematica all’INPS, a decorrere dal 1° aprile 2019, saranno istruite dall’Istituto, nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.
L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati per il nucleo familiare, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.

La stagionalità nei contratti a termine dopo il decreto Dignità
Il c.d. Decreto Dignità ha modificato profondamente la disciplina del contratto a termine: gli interventi più rilevanti riguardano la reintroduzione delle causali, la riduzione della durata massima cumulativa dei contratti a termine da 36 a 24 mesi e del numero massimo di proroghe da 5 a 4.
La novità di maggior impatto operativo è sicuramente il ritorno della causale, che diventa obbligatoria per i contratti di durata superiore a 12 mesi, per i rinnovi e per le proroghe.
Il decreto ha lasciato tuttavia intatta la disciplina del lavoro a termine stagionale che, anche alla luce della più restrittiva regolamentazione oggi in vigore, assume rinnovato interesse, soprattutto per gli spazi di intervento lasciati alla contrattazione collettiva. Al lavoro stagionale, infatti, continuano ad applicarsi, come già prima del decreto, i soli criteri generali di regolamentazione dei contratti a termine, ossia la forma scritta ad probationem, il principio di non discriminazione dei dipendenti e il numero massimo di proroghe; mentre non si applicano i vincoli di utilizzo che il legislatore ha posto per limitare il ricorso al contratto a termine.
Per espressa previsione di legge, al contratto stagionale non sono applicabili le norme sulla durata massima dei contratti a termine; pertanto, questa tipologia contrattuale rimane immune dal limite massimo dei 24 mesi, non si applicano neppure le prescrizioni relative allo “stop & go”, ossia l’obbligo di rispettare, ai fini del rinnovo, gli intervalli di tempo minimo tra un contratto e un altro.
Ben più rilevante, tuttavia, è un’altra esclusione. Com’è noto, per stipulare un “primo” contratto di durata superiore a 12 mesi, oppure per un successivo contratto (rinnovo), a prescindere dalla durata, il vincolo della causale non trova applicazione per i contratti stagionali, rispetto ai quali non vi è obbligo di indicare la “ragione giustificatrice”.

Consulente del lavoro
Franco Grillo

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