ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 87 del 14 novembre 2020
Ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020
ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020:
1. È disposta, sull’intero territorio regionale, la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno; viene fatta salva la disposizione al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020. Le Autorità Scolastiche dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentate.
2. Si dispone l’offerta dello screening gratuito, mediante tampone rapido antigenico, ai genitori degli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, da effettuarsi a cura della Aziende Sanitarie Provinciali, secondo le indicazioni e le priorità fornite dall’Unità di Crisi Regionale ai Dipartimenti di Prevenzione e con il coinvolgimento dell’ufficio Scolastico Regionale;
3. Si ribadisce che gli spostamenti delle persone fisiche devono essere limitati esclusivamente a quanto previsto nel DPCM 3 novembre 2020, in particolare alle limitazioni di cui all’art. 3 e, per quanto non espressamente ivi contenuto, devono applicarsi le ulteriori misure indicate dagli altri articoli e dagli allegati del decreto stesso.
4. Si dispone che un primo step di analisi del trend dei contagi, al fine di valutare l’eventuale rimodulazione delle misure previste nella presente Ordinanza, sia effettuato in coincidenza del termine dell’efficacia dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 e, sulla base degli esiti del monitoraggio, al termine dei successivi 7 giorni.
5. Si dà atto, altresì, che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
6. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza si applica l’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività d’impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
8. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali e alle Aziende Ospedaliere della Calabria, all’ANCI per la trasmissione ai Sindaci dei Comuni calabresi, all’UPI, all’USR.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente f.f. Spirlì (F.to digitalmente)