Politica

Le nuove normative per le prossime elezioni comunali di Tropea

Potranno essere due i voti di preferenza se a favore di candidati di genere diverso

Il numero dei consiglieri per l’elezioni comunali di Tropea passerà da 16 a 10 più il sindaco

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Nelle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Tropea, e non solo, ci saranno diverse novità introdotte dalle norme che si sono succedute dalle ultime elezioni comunali.
Il numero dei consiglieri, a Tropea che è un comune al di sopra dei 5000 abitanti, passera da 16 a 10 per come previsto dalla la legge finanziaria 191/2009 e in seguito con il decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011. Conseguenza di questa riduzione dei consiglieri sarà la riduzione delle composizione delle liste che sarà composta da un minimo di 8 candidati ad un massimo di 10 più il Sindaco. Per la presentazione della lista, occorreranno un minimo di 60 ad un massimo di 120 firme per la sottoscrizione. Il nuovo consiglio comunale sarà composto da 7 consiglieri di maggioranza e 3 di minoranza. I tagli prevedono anche la composizione della giunta, che a Tropea passerà da 6 a 4 assessori, resta invariata la possibilità di nominare n° 2 assessori esterni per come previsto dallo Statuto Comunale.
Altra importatante novità è stata introdotta dalla legge n. 215 del 23 novembre 2012, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, introduce disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, vengono introdotte due novità molto importanti.
La prima, nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In ordine alla modifica dell’art. 71 è d’obbligo specificare che la previsione suddetta si applica solo ai comuni che hanno tra i 5000 ed i 15000 abitanti; Le liste dovranno contenere minimo 3 donne se composte da 10.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle “quote di genere”, la commissione elettorale interviene riducendo la lista elettorale, in particolare cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall’ultimo della lista. Fin qui tutto bene. Il problema è che detta cancellazione potrebbe far venir meno il numero minimo di candidati richiesto dalla legge per la presentazione della lista. In tale ipotesi, le conseguenze cambiano a seconda del tipo di elezione. Infatti, secondo l’art. 30 DPR 570/1960 così come modificato dalla legge in commento, per quanto riguarda l’elezione del consiglio comunale dei comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 15000 abitanti, la riduzione effettuata dalla commissione elettorale non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l’ammissione della lista elettorale alla competizione.
La seconda novità, anche questa particolarmente significativa, è che ciascun elettore può esprimere fino a due voti di preferenza per i candidati consigliere comunale compresi nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone i cognomi nelle apposite righe. Se ne esprime due, questi devono essere espressi a favore di due candidati di genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Visto l’esigua differenza di voti che ci sono state alle scorse elezioni comunali, vale la pena ricordare che è proclamato eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

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