Lettere Rubriche

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In riferimento al decreto n. 1 del 13.8.2011

Divieto di parcheggio di camper dal ponte La Grazia sino alla salita di Rocca

Sandro D'Agostino - foto Libertino
Sandro D’Agostino – foto Libertino

Il decreto n. 1 del 13.8.2011 che ha vietato – per ragioni di igiene pubblico (non meglio specificate) che attenterebbero <> “alla pubblica incolumità” – il parcheggio di camper e similari dal Ponte La Grazia sino alla salita di Rocca Nettuno presenta preoccupanti motivi di illegittimità. Il Decreto soffre di una pochezza argomentativa disarmante che espone l’ente comunale a doversi addossare gravi spese in caso di probabile soccombenza laddove gli utenti camperisti azionassero azioni legali.

Corrobora quanto appena affermato la nota del 2 aprile 2007, Prot. 0031543/2007, con la quale il Ministero dei Trasporti ha preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione ed applicazione delle norme del Codice della strada in materia. Nella stessa di legge che “ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4)”. La predetta nota richiama la Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7.

In buona sostanza per evitare che qualche maleducato riversi liquami nella strada sarebbe stato sufficiente applicare le sanzioni previste dal CDS e non penalizzare una categoria che garantisce notevoli presenze di turisti sul territorio.

Il provvedimento appare una trovata pubblicitaria che, come l’ondata di chiusura di locali pubblici, testimonia l’assenza di alcuna capacità di controllo preventivo sul paese. E’ solo il caso di notare che detti provvedimenti sono stati adottati dopo che la minoranza ha posto all’attenzione pubblica il degrado in tema di ordine pubblico verificatosi con l’insediamento della amministrazione targata Vallone.

Un problema per la salute pubblica potrebbe discendere dai sempre maggiori cumuli di spazzatura che, incomprensibilmente, appaiono moltiplicarsi lungo le strade. Siamo innanzi alla incapacità di far fronte all’emergenza rifiuti, nonostante le problematiche maggiori si siano verificate durante la vigenza dell’amministrazione Repice, ma senza assistere allo scempio che è sotto gli occhi di tutti.

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