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Divieto di introdurre acqua nei portafiori e fiori freschi nel cimitero

Ordinanza Sindacale n. 19 del 9/07 /2019

Oggetto:Cimitero comunale della Città di Tropea – Divieto di introdurre acqua nei portafiori e fiori freschi durante il periodo estivo dall’1.06.2019 al 30.09.2019

Cinitero di Tropea – foto Stroe

Prot. n. 12327 del 9.07.2019
Ordinanza Sindacale n. 19 del 9/07 /2019
Oggetto:Cimitero comunale della Città di Tropea – Divieto di introdurre acqua nei portafiori e fiori freschi durante il periodo estivo dall’1.06.2019 al 30.09.2019
IL SINDACO
PREMESSO che: durante i mesi estivi, con l’innalzarsi della temperatura, è necessario porre in essere provvedimenti tesi alla prevenzione di fenomeni di inquinamento, nocivi per la salute dei cittadini; la presenza di fiori freschi nel cimitero comunale rappresenta una potenziale causa di inquinamento, per la rapida decomposizione determinata dal caldo intenso;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare l’art. 51 il quale stabilisce che “la manutenzione, l’ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco…”;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 39 dello Statuto Comunale; RAVVISATA la necessità di un intervento di sospensione della introduzione di fiori freschi, limitatamente al periodo estivo ed in conformità ai provvedimenti attuati negli anni precedenti.

O R D I N A
Il divieto di utilizzo di acqua nei portafiori, nonché di fiori freschi nel Cimitero della Città di Tropea dall’1 GIUGNO sino AL 30 SETTEMBRE di ogni anno, consentendo nel predetto periodo, in via sostitutiva, l’impiego di fiori finti.
La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 fino ad un massimo di € 500.00, da applicare con i criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689/81. Trova in ogni caso applicazione l’art. 16 della legge 689/81.
Il Comando della Polizia Municipale e chiunque altro cui spetti sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione.
DISPONE
La presente ordinanza dovrà essere:
– trasmessa al Comandante della Polizia Municipale al fine della verifica dell’esatto adempimento della presente;
– pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni quindici;
– pubblicata sul sito web del Comune;
– affissa in modo visibile all’ingresso del cimitero comunale.
La presente ordinanza non comporta assunzione di impegno di spesa.

Tropea li 9/07/2019
Il Sindaco della Città di Tropea
Avv. Giovanni Macrì

Nuova delibera del 1 agosto 2019 . Modifiche, integrazione e specificazioni all’ordinanza n. 19/2019
prot. n. 12327 del 9.07.2019

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Daniela Stroe
Appassionata di fotografia e video, esperta in social media e comunicazione, giornalista pubblicista iscritta nell'albo professionale dell'ordine dei Giornalisti della Calabria è collaboratrice di Tropeaedintorni.it, testata per la quale cura i network collegati al sito e realizza articoli, reportage fotografici e video.