Le precisazioni del consulente del lavoro Francesco Grillo
“Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori, in questo momento come non mai a quelli stagionali, perché la categoria difende la dignità del lavoro, il lavoro genuino, contrasta il lavoro nero e sottopagato”
“Sfogliando da qualche settimana le pagine di quotidiani locali cartacei e on line, nonché i social medium, mi sono imbattuto in un chiacchiericcio sterile che ha prodotto solo tifo da stadio e offese letteralmente gratuite, accusando in maniera particolare i consulenti del lavoro, quali responsabili del mancato riconoscimento da parte dell’INPS dell’indennità per i lavoratori stagionali. Pertanto da accorto consulente del lavoro sento la opportuna necessità di qualche chiarimento. Ricordo a me stesso che sono considerati datori di lavoro stagionali tutte le aziende che osservano nell’anno solare un periodo di chiusura al pubblico superiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi. La figura dello stagionale a tempo determinato ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 230/62, più in particolare con il D.P.R. n. 1525/63, l’elenco delle attività stagionali di cui al predetto D.P.R. è tassativo, come da costante interpretazione della Suprema Corte. Con il decreto legislativo n. 81/2015, c.d. “codice dei contratti”, viene abrogato il D.Lgs. n. 368/2001 e la disciplina sul tempo determinato è trasfusa nel citato codice agli artt. 19-29. Sono note le ulteriori restrizioni introdotte al tempo determinato dal D.L. n. 87/2018 (c.d. “decreto dignità”), con particolare riferimento alla reintroduzione delle causali. Anche nel nuovo assetto, le restrizioni (stop and go, durata, contingentamento e causali) non si applicano ai contratti per “attività stagionali”, di cui all’art. 21 comma 2. L’ultimo periodo precisa che, nelle more del decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR n. 1525/63. Infatti in assoluto silenzio mediale, ma scalpitanti nei tavoli tecnici con l’INPS, i dirigenti nazionali dei consulenti del lavoro hanno messo subito in evidenza che l’articolo 29 del “Decreto Cura Italia” del 17/03/2020 era carente nella parte che normava gli aiuti ai cosiddetti stagionali, in quanto i codici Ateco che
rientrano nel bonus 600 Euro erano solo quelli del settore turistico e degli stabilimenti balneari, venivano dimenticati a mero esempio tutti i lavoratori del commercio.
Infatti dopo vari ed accesi incontri dei nostri dirigenti nazionali, ai tavoli tecnici dell’INPS e del Ministero del lavoro, incalzati proprio da quei consulenti del lavoro che operano nella costa Vibonese, meglio conosciuta come Costa degli Dei, inviando ai dirigenti nazionali le loro considerazioni in quanto presenti sul territorio “incriminato”, ha portato il governo a valutare e rivedere la propria posizione e, con il decreto interministeriale n. 10 del 04/05/2020 all’articolo 2 ai punti 1 comma a) ha chiarito che, “sono lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e stabilimenti termali quelli che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 31 Gennaio 2020, che abbiano svolto la propria prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo”.
È altrettanto chiaro, tuttavia, che tale urgente e necessario passaggio richiede, necessariamente, un provvedimento normativo in tal senso, o, quantomeno, un pronunciamento interpretativo/applicativo da parte del ministero del Lavoro, che riconosca tale facoltà, il cui esercizio, anche alla luce dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, ben può assolvere alle esigenze qui premesse e diffusamente condivise ed auspicate. Sarebbe, dunque, auspicabile un chiarimento definitivo, con particolare riferimento alle indennità previste dall’art. 29 del D.L. 18/2020 e art. 84 comma 6 del D.L. n. 34/2020, se i dipendenti stagionali possano individuarsi anche con riferimento a quelli assunti nelle ipotesi di “stagionalità” (non di “attività stagionale”). Così come andrebbe chiarito che per detti lavoratori (assunti per punte di stagionalità, previste dai contratti collettivi) non si debbano applicare le causali per l’apposizione del termine di durata, esclusione ad oggi prevista per le sole attività stagionali (DPR n. 1525/63), nonché la maggiorazione contributiva (1,40%+0,50% per ogni rinnovo/proroga).
Senza polemiche e senza voler ricevere applausi vari e tifo a vario genere, ricordo in primis che la categoria dei consulenti del lavoro, è quella che in questo triste momento per l’Italia causa l’epidemia da COVID-19, è la categoria più vicina ai lavoratori ed ha prodotto milioni di pratiche a loro sostegno quali GID, CIGO, CISOA, FIS, FSBA, al punto da essere definiti dopo i medici la categoria più vicina nel momento di bisogno. Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco dei lavoratori, in questo momento come non mai a quelli stagionali, perché la categoria difende la dignità del lavoro, il lavoro genuino, contrasta il lavoro nero e sottopagato, chi subisce ingiustizie a qualsiasi titolo durante lo svolgimento del rapporto di lavoro non risolve il problema annunciandolo nelle piazze ma denunciando le ingiustizie e/o prepotenze subite nelle sedi opportune”.
Consulente del lavoro Grillo Francesco