Politica

Carissimi lettori “si ricomincia”

Riceviamo e pubblichiamo

La replica del Dr. Adolfo Repice, Capogruppo di “Passione Tropea”

Il capogruppo di "Passione Tropea" Dr. Adolfo Repice - foto Libertino
Il capogruppo di "Passione Tropea" Dr. Adolfo Repice - foto Libertino

Risulta fastidioso replicare al sedicente “Professore” Vallone tant’è il grado di volgarità dei termini e dei toni che utilizza. Basterebbe, dinanzi a tanta pochezza, affermare che le dichiarazioni rese testimoniano come la presunzione sia lo specchio dell’ignoranza.
L’imbarazzo mi pervade, non per il contenuto del dichiarato, quanto per la percezione che si può avere all’esterno di colui il quale dovrebbe essere il primo cittadino di un paese che aspira ad essere un’eccellenza turistica, e tuttavia si esprime con un gergo proprio di un RAS di quartiere della più arretrata suburra. L’età avanzata, gli acciacchi che inevitabilmente ne conseguono e che colpiscono tutti noi umani, hanno minato nel suo caso non solo il fisico ma evidentemente anche le funzioni intellettive che regolano la continenza nel linguaggio.
Non è un caso che Vallone certamente sarà ricordato per gli improperi che hanno accompagnato la sua modestissima carriera politica, essendo un emerito sconosciuto al di fuori dei confini tropeani, e non certo per quanto da lui realizzato. Dopo le sue cd. primavere valloniane, la realtà dice che Tropea non ha una scuola dignitosa, non ha un impianto sportivo, non ha luoghi di incontro o spazi verdi. La politica di Vallone è la catrame che ha voluto, sostituendo la pavimentazione storica, nella principale piazza del Paese. E’ il nero e il buio più totale per Tropea.
Giuridicamente le argomentazioni rese dal sedicente “Professore” di ginnastica sono risibili ed imbarazzanti. D’altronde, non si può non considerare che se il predetto mi invita a tornare a studiare, occorre ricordare al Vallone che lui dovrebbe iniziare a farlo seriamente, essendosi il suo percorso scolastico precocemente interrotto prima degli studi universitari.
Prendo atto, con massima modestia, che secondo il “Professore” Sindaco di Tropea, il sistema dell’abrogazione delle norme avverrebbe unicamente per uguaglianza di “titoli” e non di ambiti di regolamentazione. Occorrerebbe, quindi, per abrogare una norma, che questa fosse intitolata come quella precedente che intende sostituire. Sciocchezza colossale. I Regolamenti di Polizia Urbana sono l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all’interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini. Per Polizia Amministrativa locale si intende l’insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l’esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge. E’ evidente la similitudine fra gli argomenti, essendo il Regolamento di Polizia Amministrativa volto ad eseguire alcuni precetti che possono essere contenuti in quello di Polizia Urbana. L’abrogato art. 36 del Regolamento di Polizia Urbana è compreso nel TITOLO IV – intitolato TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA e disciplina il citato settore negli esercizi pubblici. L’art. 15 del Regolamento di Polizia Amministrativa è intitolato “Trattenimenti presso pubblici esercizi di somministrazione”, cioè regola l’esatta ed identica evenienza, con specifico riferimento all’attività di trattenimenti in esercizi pubblici. Se Vallone avesse conoscenza delle fondamenta del sistema delle fonti di diritto italiano saprebbe che secondo un’interpretazione ormai consolidatasi dell’art. 15 disp.prel.cod.civ., questa disposizione prevede due generi e tre specie di atti abrogativi. L’atto abrogativo può essere espresso, ossia eseguito mediante l’emanazione di una disposizione abrogatrice. L’atto abrogativo è definito invece tacito quando l’effetto abrogativo discende non dall’emanazione di disposizioni specificatamente abrogatrici, bensì da disposizioni di altra natura. Si parla allora di abrogazione per ‘incompatibilità’, allorché viene emanata una disposizione che, per una determinata fattispecie, detta una disciplina che sia incompatibile con la disciplina dettata, per quella stessa fattispecie, da una disposizione cronologicamente antecedente. Si può parlare ancora di abrogazione “per nuova disciplina” allorché viene emanata una serie di disposizioni che, per un determinato insieme di fattispecie tra loro connesse (“una intera materia”), dettano una disciplina nuova (non necessariamente incompatibile) rispetto a quella dettata da una o più disposizioni cronologicamente antecedenti. Anche in tale ipotesi, che il caso che ci riguarda, le disposizioni antecedenti vengono considerate abrogate pur in assenza di un atto abrogativo espresso in tal senso.
Inoltre Vallone, per giustificare il proprio illegittimo operato, cita una Sentenza di Cassazione che non ha nulla a che vedere con il caso specifico in discussione, poiché giudica il ricorso presentato da soggetto che “avendo tenuto in funzione, all’entrata dell’esercizio di intrattenimento e svago denominato ” (OMISSIS)”, sito presso il Parco Acquatico “(OMISSIS)” e gestito dall’anzidetta società, i diffusori acustici abbinati a due “mega schermi” a volume tale che la musica da essi diffusa risultava udibile ad una distanza di metri settanta, anche in presenza di traffico veicolare, recando così disturbo e molestia alle vicine abitazioni”.
Oltre ad ignorare le norme di legge, ciò che il “Professore” non comprende, è che quella che ha assunto è una decisione contraria ad ogni logica turistica. Il vero problema è che il predetto non ha mai lasciato il Comune di Tropea e vive circondato dal suo miope ego. Se avesse l’accortezza di guardare altrove, come con estrema modestia ho fatto io – magari studiando le disposizioni in materia di immissioni sonore del Comune di Jesolo e leggendo per esteso la Sentenza che cita – scoprirebbe una civiltà amministrativa che gli è sconosciuta.
Mi stupisce invero, come gli esercenti commerciali che paradossalmente potrebbero svolgere qualsiasi attività vista l’assenza di ordinanza sindacale che regola le immissioni sonore, non abbiano accennato alla minima protesta contro un contegno amministrativo suicida per l’economia del paese. Ad oggi i locali potrebbero continuare a svolgere i propri trattenimenti poiché nessuno potrebbe sanzionarli in forza di una norma pacificamente abrogata. Laddove vi sia un agente di P.M. o P.S. così ardito da agire contra legem, in forza di una di una norma che il “Professore” vorrebbe far rivivere in virtù della propria arroganza, l’Autorità Giudiziaria spazzerebbe via le fantasie giuridiche di Vallone.
Consiglio dunque al “Professore” di non avventurarsi in questioni giuridiche e di limitarsi a rispondere alle interpellanze dell’opposizione. Quanto alle illegittimità e agli atti politici “imbarazzanti” della amministrazione che ho guidato, sono pronto a qualsiasi contraddittorio; così oltre a qualche principio di diritto, che certamente può essere ignoto a chi non ha conoscenze tecniche, potrò dare insegnamenti anche sulla buona educazione che dovrebbe essere conosciuta da chi vuole essere un primo cittadino.

Dr. Adolfo Repice
Passione Tropea – Il capogruppo

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